La caparra confirmatoria, la multa penitenziale.
Natura giuridica e disciplina delle fattispecie (*).
Dal Consigliere della Corte di Cassazione
1. La caparra confirmatoria. Nozione. - 2. Funzione della caparra confirmatoria. - 3. Accessorietà e realità del patto di caparra confirmatoria. - 4. Effetti della consegna della caparra. - 5. La caparra e la multa penitenziale.
1. La caparra confirmatoria. Nozione
La
caparra confirmatoria è una somma di denaro o una quantità di
altre cose fungibili che, al momento della conclusione del contratto, una parte
dà al l'altra allo scopo di rafforzare l'impegno di garantire l'adempimento.
Infatti, in caso di inadempimento l'altra parte può recedere dal contratto,
ritenendo la caparra, mentre, se inadempiente è la parte che l'ha ricevuta,
l'altra può recedere ed esigerne il doppio (art. 1385, c. 2°, c.c.).
È possibile che denaro o cosa vengano dati non a titolo di caparra ma
a titolo di anticipo, ossia soltanto come parte della prestazione dovuta, con
la conseguenza che la risoluzione del contratto ne comporta esclusivamente la
restituzione (salvo il risarcimento del danno se la risoluzione avvenga per
inadempimento imputabile). Nel silenzio delle parti, il versamento del denaro
o la consegna della cosa sono da considerare come anticipo e non come caparra:
questa aggrava la posizione dell'inadempiente onde non si può presumere
che le parti vi si siano assoggettate tacitamente . Né al giudice di
merito è dato di scindere la funzione della somma versata dal debitore
al momento della nascita dell'obbligazione, considerandone una parte quale caparra
e un'altra parte quale acconto sul prezzo .
La caparra confirmatoria non deve poi essere confusa con la cauzione di cui
il codice civile fa più volte menzione (artt. 381, 515, 647, 1002, 2387,
2535) senza tuttavia darne la specifica disciplina. Quest'ultima può
essere anche volontaria, ossia non imposta dalla legge, ed ha per oggetto denaro.
La sua funzione è di garantire un credito, attuale o futuro , come quello
risarcitorio per un eventuale inadempimento. Se sorge il credito, il creditore
lo compensa in tutto o in parte con il debito di restituzione verso colui che
ha versato la cauzione. Per alcuni oggetto della cauzione può essere
anche un bene mobile, fungibile o infungibile, ma in questo caso si è
piuttosto nell'ipotesi del pegno.
L'inadempimento che giustifica il recesso dell'adempiente, e la conseguente
ritenzione della caparra, o consegna del doppio, è quello di non scarsa
importanza, che permette la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive
ex art. 1455 c.c. ; solo una minoranza della dottrina ritiene che le parti possano
convenire di dar rilievo all'inadempimento lieve e addirittura non imputabile
.
Nel caso di inadempimento ritardato, se il ritardo è di gravità
tale da dar luogo al rifiuto della prestazione e quindi alla risoluzione del
contratto ex art. 1453 c.c., non si dubita che la pattuizione di caparra possa
esplicare i propri effetti 131; per contro, nel caso di ritardo non giustificante
la risoluzione, è fortemente dubbio che per la caparra possano valere
analogicamente le norme sulla clausola penale . In ogni caso non sussiste il
potere giudiziale di riduzione .
Ai diritti di ritenzione e di ottenere il doppio corrispondono obbligazioni
di valuta, soggette al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c. .
La caparra forma oggetto di un contratto accessorio a quello, sempre a prestazioni
corrispettive , che ne viene rafforzato. I soggetti dell'uno e dell'altro sono
di regola gli stessi, ma è possibile che la caparra sia stipulata da
alcune soltanto delle parti del contratto principale .
2. Funzione della caparra confirmatoria
Interpretando
alla lettera la denominazione "confirmatoria", una dottrina ormai
risalente attribuiva alla caparra la funzione di "attestare" ossia
di provare l'esistenza del contratto principale; essa successivamente, ossia
in caso di inadempimento, si trasformava in penale . Alla dottrina più
recente questa funzione probatoria, ravvisabile quando il contratto accedeva
ad una convenzione consensuale di compravendita , sembra non più attuale
in un ordinamento caratterizzato dalla libertà delle forme e dall'analitica
disciplina dei mezzi di prova del contratto, seppure non si escluda che in qualche
raro caso il giudice da un patto di caparra possa inferire in via presuntiva
l'esistenza del contratto principale (art. 2729 c.c.) .
Altra parte della dottrina equipara clausola penale e caparra confirmatoria
quanto alla loro funzione risarcitoria, ossia di liquidazione preventiva del
danno da inadempimento: la caparra però, a differenza della clausola
penale, lascia alla parte adempiente in ogni caso, ossia senza bisogno di apposita
pattuizione (art. 1382, c. 1°, c.c.), la possibilità di ottenere
il risarcimento integrale del danno secondo le norme generali (art. 1385, c.
3°) .
V'è, ancora, chi sostiene la funzione compulsiva, ossia sanzionatoria,
della caparra, la quale permette all'accipiens di appropriarsi definitivamente
della somma o delle cose consegnate, in conto di sanzione per l'inadempimento
del tradens, prescindendosi totalmente dalla concreta esistenza del danno 141,
o chi ravvisa le due funzioni, risarcitoria e sanzionatoria, come coesistenti
142. Dalla concezione sanzionatoria, poi, non si discostano gli autori che vedono
come rara la funzione risarcitoria, considerato che di regola l'ammontare della
caparra è modesto e dunque inferiore al prevedibile danno da inadempimento,
onde affidano alla relativa pattuizione solo lo scopo di rafforzare l'impegno
del debitore 143. Il fatto stesso che il legislatore consideri la caparra come
possibile anticipo o acconto per il caso in cui la controprestazione venga eseguita
(art. 1385, c. 1°) indica come il valore di essa sia inferiore alla prestazione
dovuta e quindi, malgrado il suo carattere di realità ), sia meno idonea
della clausola penale a rafforzare il credito .
Più realistica sembra la posizione di chi 145 ritiene che la caparra
assolva l'una o l'altra funzione, a seconda dei casi.
Non si dubita infine che il patto di caparra confirmatoria possa presentare
caratteri tali da ricomprenderlo tra le clausole vessatorie di cui all'art.
1469 bis c.c..
Se si scorrono i repertori non risulta che le dispute dottrinali circa la funzione
della caparra abbiano trovato molti riscontri nella pratica. Un riflesso di
esse si trova in alcune rationes decidendi: e così quando si è
negata la configurabilità di una clausola di caparra confirmatoria inserita
in un patto di opzione, stante la possibilità che essa rafforzi soltanto
contratti a prestazioni corrispettive, se ne è affermata la funzione
compulsiva, ossia di coazione indiretta all'adempimento, sia per il soggetto
che la dà sia per quello che la riceve . Idem quando si è detto
che tale funzione non può risultare da una manifestazione tacita della
volontà, la quale può far presumere soltanto che il versamento
anticipato di una somma di denaro da parte del debitore abbia la funzione non
di caparra ma di acconto sul prezzo .
La funzione risarcitoria è stata invece ritenuta quando si è affermata
la risarcibilità del danno ulteriore solo in caso di esplicita pattuizione
.
3. Accessorietà e realità del patto di caparra confirmatoria
Il
patto di caparra costituisce un contratto con una propria causa, ossia con una
propria funzione economico-sociale , distinta da quella del contratto da essa
confermato. Si è detto come quest'ultimo possa essere solamente un contratto
a prestazioni corrispettive. Dal carattere accessorio del patto deriva la sua
nullità o risoluzione per impossibilità sopravvenuta, nel caso
di nullità o inefficacia del contratto principale
L'autonomia causale ne fa un contratto a forma libera, come la clausola penale
ma esso viene definito come contratto reale, nel senso che la sua esistenza
è subordinata alla consegna del denaro o della cosa fungibile. Ha un
valore prevalentemente teorico la questione se la caparra possa costituirsi
attraverso una traditio ficta e in particolare con la traditio brevi manu: l'importante
è che denaro o cosa passino nella materiale disponibilità del
creditore, che ne acquista la proprietà per effetto dell'inadempimento.
Anche la questione se la consegna della cosa basti a determinare il passaggio
della proprietà non ha pratica rilevanza, stante che il perimento della
cosa non esonera l'accipiens dall'obbligo di restituzione (genus numquam perit)
.
Non è necessario che la caparra sia data nel momento di conclusione del
contratto principale, purché la consegna avvenga prima dei momenti in
cui debbono essere eseguiti prestazione e controprestazione .
Essa deve accedere ad un contratto ad effetti obbligatori, i quali ben possono
coesistere con effetti reali, come nel caso di una vendita definitiva, in cui
al trasferimento della proprietà della cosa venduta si unisca l'obbligo
di pagare il prezzo .
Al denaro non può essere equiparato il vaglia cambiario mentre sono beni
fungibili i titoli di Stato .
Occorre che la cosa sia di proprietà del tradens ,in caso contrario l'accipiens
è tutelato dalla regola possesso vale titolo di cui all'art. 1153 c.c.
.
Il fatto che la caparra equivalga solo ad una parte della prestazione dovuta
impedisce che sorgano questioni di riduzione giudiziale, ossia di applicabilità
per analogia dell'art. 1384 c.c.
4. Effetti della consegna della caparra
L'art.
1385, c. 1°, c.c. prevede che, nel caso di esecuzione del contratto, la
caparra venga restituita alla parte che l'ha data, ovvero che resti all'accipiens
con imputazione del valore alla prestazione a lui dovuta, ossia come anticipo
o acconto.
Il c. 2° dello stesso art. 1385 prevede nella prima parte l'inadempimento
di colui che ha dato la caparra e stabilisce, quale effetto, il recesso della
controparte e la perdita della caparra. L'inadempimento che giustifica tale
effetto è quello di cui all. 1455 c.c., ossia di non scarsa importanza
A norma dell'art. 1373, c. 1°, c.c., il recesso non è possibile quando
il contratto abbia avuto un principio d'esecuzione; considerando l'art. 1455,
se sia iniziata l'esecuzione da parte del debitore, è necessario che
l'inizio sia di importanza tale da escludere l'inadempimento e, qualora sia
il creditore ad avere iniziato l'esecuzione della controprestazione, se tale
inizio non significhi implicita rinuncia ad avvalersi del patto di caparra .
Promosso il giudizio per ottenere l'adempimento del contratto, la parte non
inadempiente può esercitare la facoltà di recedere ex art. 1385,
c. 1°, in applicazione analogica dell'art. 1453, c. 2°, c.c. , il quale
vieta anche il contrario: esercitato il recesso, non può chiedersi l'adempimento
162. La Cassazione ha ritenuto che, intimata la diffida ad adempiere entro un
certo termine ex art. 1454 c.c., prima della scadenza l'intimante possa assegnare
un nuovo e più lungo termine, nelle more del quale può esercitare
il recesso ex art. 1385, con ritenzione, o con richiesta del doppio, della caparra
quale risarcimento completamente satisfattivo ; anzi, l'esercizio del recesso
ex art. 1385, c. 2°, costituisce un minus rispetto all'azione di risoluzione
ex art. 1453 e di integrale risarcimento del danno, onde la relativa domanda
può essere proposta per la prima volta in appello . Qualora la parte
non inadempiente abbia chiesto la risoluzione del contratto secondo le regole
generali, la caparra conserva la sua funzione di garanzia fino alla conclusione
del procedimento di liquidazione dei danni, con conseguente compensazione con
il credito risarcitorio, oppure con restituzione della caparra stessa per mancata
prova dei danni .
La seconda parte del capoverso dell'art. 1385 prevede l'inadempimento di colui
che ha ricevuto la caparra: in tal caso la controparte può recedere esigendo
il doppio della caparra, la quale funge da liquidazione del danno .
Qualora entrambe le parti siano inadempienti, il giudice deve procedere ad una
valutazione comparativa onde stabilire a chi delle due spetti il diritto di
recesso ex art. 1385 ; i criteri sono gli stessi da usare nel caso di reciproche
istanze di risoluzione . Nel contratto preliminare di vendita di immobili una
causa di recesso del promittente compratore, con diritto alla restituzione del
doppio della caparra, viene di solito ravvisato nella non conformità
dell'immobile agli strumenti urbanistici .
Il c. 3° dello stesso articolo prevede che, se la parte adempiente preferisce
chiedere la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato
dalle norme generali, ossia dall'art. 1223 ss., c.c. A differenza della clausola
penale, dunque, il patto di caparra non preclude mai al creditore di chiedere
il risarcimento del danno, fornendone la prova ex art. 2697 c.c. : in tal caso
la caparra perde la funzione di liquidazione preventiva del danno e mantiene
solo quella di garanzia per il conseguimento del risarcimento totale. Fallita
completamente la prova del danno, la parte adempiente deve restituire la caparra
.
5. La caparra e la multa penitenziale
Se
nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe
le parti, la caparra ha solo funzione di corrispettivo per il recesso (art.
1386, c. 1°). In questo caso il recedente perde la caparra data o deve restituire
il doppio di quella che ha ricevuto (art. 1386, c. 2°).
Qui, a differenza che nella caparra confirmatoria, il recesso non è giustificato
dall'inadempimento della controparte ma costituisce esercizio di uno ius poenitendi,
ossia di un diritto di pentirsi di avere concluso il contratto; la caparra penitenziale
costituisce dunque il prezzo dell'esercizio di tale diritto (cfr. art. 1373,
c. 3°) e deve essere restituita non appena il recesso non sia più
esercitabile .
Stabilire se ci si trovi davanti ad una caparra confirmatoria o ad una caparra
penitenziale è questione di interpretazione del contratto .
Come s'è detto , la caparra penitenziale non serve a rafforzare il vincolo
obbligatorio ma caso mai ad indebolirlo, anche se si è obiettato che
la vera causa dell'indebolimento non è il patto di caparra ma l'attribuzione
dello ius poenitendi a cui essa accede. Se è pattuita una penale, il
contraente in regola è pur sempre arbitro di pretendere invece l'adempimento
coattivo; se è convenuta una caparra penitenziale, arbitro di decidere
la prosecuzione del rapporto è il titolare dello ius poenitendi ..
La multa penitenziale si differenzia dalla caparra perché suole essere
pagata non prima che venga esercitato il diritto di recesso, secondo la previsione
del l'art. 1373, c. 3°, c.c.; qui il recesso si perfeziona dunque con una
dazione e non con una dichiarazione ricettizia, assumendo così il carattere
di atto reale; secondo una non recente giurisprudenza, poi, il corrispettivo
per il recesso può essere costituito da un'utilità diversa dal
denaro.
(*) Omesse le note e i riferimenti bibliografici,queste
pagine riproducono parte di un capitolo del volume collettaneo (A.Cecchini,M.Costanza,M.Franzoni,A.Gentili,F.Roselli,G.Vettori,Gli
effetti del contratto,Torino,2002,578) che è il quinto dei tomi dedicati
alla disciplina generale del contratto nel Trattato di diritto privato in corso
di pubblicazione presso la casa editrice Giappichelli .